Sentenza con cui il Consiglio di Stato stabilisce che una attività florovivaistica può vendere nell’ambito della 228/2001 (disciplina vendita diretta) strumenti strettamente connessi all’attività agricola come vasi, concimi o utensili da lavoro. Al contrario è preclusa la possibilità di commercializzare prodotti che solo marginalmente sono attinenti all’attività di florovivaismo come, ad esempio i barbecue carrellati, i vasi in ceramica, tavoli e sedie in vimini o in plastica ecc.