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La L. 604/1954, art. 7, co. 1, come integrato dalla L. 590/1965, art. 28, co. 1, l dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di avvenuta alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell'alienante.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione