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All'elenco degli atti, per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, previsto dalla L. 604/1954, art. 1, non va attribuito carattere tassativo. Alla lettera della norma supplisce, invero, la "ratio legis", ravvisabile, inequivocabilmente, nell'intenzione del Legislatore di favorire "gli atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina". Per il che compito dell'interprete - avvalendosi dei suindicato canone ermeneutico sussidiario all'interpretazione letterale - sopperire all'incompletezza dell'elenco degli atti cui sono destinati i benefici fiscali di legge.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione