In sede di applicazione dell'imposta di registro ai trasferimenti di diritti reali su terreni agricoli, l'acquirente ammesso a fruire della riduzione dell'aliquota nel caso in cui dichiari di possedere i requisiti di imprenditore agricolo - esibendo idonea documentazione all'ufficiale rogante - ovvero si impegni formalmente a conseguire i predetti requisiti con il collaterale obbligo di produrre analoga certificazione entro il triennio successivo all'acquisto. La mancata produzione della necessaria documentazione comporta la decadenza dall'agevolazione ed il recupero della maggiore imposta dovuta.