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In forza del principio di trasparenza e conoscibilità degli oneri fiscali, e del principio secondo cui non possono essere poste a carico del soggetto conseguenze per fatti a lui non riconducibili, le agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina previste dalla L. 604/1954 trovano applicazione anche quando l'acquirente (che possieda i requisiti indicati dalla legge) non coltivi direttamente il fondo acquistato, a causa di un'impossibilità derivante da fatti obbiettivi sopravvenuti a lui non riconducibili sotto il profilo soggettivo (nel caso di specie la Corte ha rimesso al giudice di merito di valutare se l'acquirente con contratto preliminare fosse stato impedito alla diretta coltivazione del fondo da una legge che aveva prorogato il rapporto con l'affittuario).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione