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In tema di agevolazioni tributarie, i benefici dell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale, previsti dall'art. 60, L. 26 marzo 2002, n. 2 della Regione Sicilia per tutti gli atti traslativi, da chiunque posti in essere dal 1 gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, ex art. 99, L. 16 aprile 2003, n. 4 della Regione Sicilia, hanno esclusivamente le finalità di ricomposizione fondiaria, aumento delle economie di scala ed ottimizzazione del ritorno degli investimenti nel settore agricolo, in una logica di incentivazione delle aziende di grandi dimensioni. Pertanto, il differente obiettivo giustifica l'inapplicabilità delle condizioni stabilite dall'art. 2, L. 604/1954, le quali sono funzionali esclusivamente a tutelare la piccola proprietà contadina. (Rigetta, Comm. trib. reg. di Palermo, 12 novembre 2009).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione