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Non costituisce prova di sottofatturazione il fatto che i mutui contratti dagli acquirenti siano di importo superiore rispetto al prezzo pattuito in atto poichè, prima del 2006, le somme percepite a titolo di mutuo potevano essere utilizzate anche per sostenere spese ulteriori quali spese notarili, imposte, lavori di ristrutturazione, mobilio, ecc.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione