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La Commissione Tributaria Regionale di Bologna con la sentenza 65/12/2012 è tornata a esprimersi sulla ruralità dei fabbricati e a tal fine ha affermato che il riconoscimento della ruralità è disciplinato esclusivamente dai commi 3 e 3 bis, dell’art. 9, del dl n. 557/93.
La Commissione, con la citata sentenza, ha disatteso l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza a Sezioni Unite del 21/08/2009 n. 18565 e ha stabilito che la ruralità dei fabbricati dipende esclusivamente dalla sussistenza dei requisiti dettati dal D.L. 557/93, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza. Questa interpretazione si sposa perfettamente con quanto previsto dall’art. 7, comma 2, bis del D.L. 70/2011, in base al quale è possibile ottenere il riconoscimento del requisito della ruralità con effetto retroattivo a seguito della presentazione di una domanda all’Agenzia del Territorio con cui il contribuente autocertifica che il fabbricato in oggetto rispetta i requisiti di cui ai commi 3 e 3 bis, dell’art. 9, del citato decreto, sin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione