Il proprietario di un fabbricato collabente (accatastato come F/2) non è tenuto al pagamento dell'imposta municipale né come fabbricato né come area edificabile, almeno fino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile. A partire da tale momento, è possibile tassarla come tale, fino al subentro della tassazione del fabbricato nuovamente ricostruito.