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L'art. 2 del D. Lgs. 99/2004 ha parificato il trattamento fiscale tra il coltivatore diretto persona fisica e le società agricole titolari della qualifica di IAP, ma solo con riferimento alle imposte indirette e alla materia creditizia. Pertanto, le società agricole non possono fruire delle agevolazioni ICI previste per le persone fisiche in quanto l’agevolazione fiscale è determinata da una previsione di carattere speciale, la quale non può essere estesa analogicamente a tutte le imposte.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione