Le agevolazioni previste dall'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 504/1992 sono applicabili unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società IAP che svolgono attività agricola. Pertanto, i soggetti che svolgono l'attività in forma associata non possono usufruire delle agevolazioni previste ai fini ICI per gli agricoltori persone fisiche.