L'affitto di fondo rustico entro il quinquennio vincolativo comporta l'automatica decadenza dalle agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina anche se la concessione in godimento ha durata limitata nel tempo ed è strumentale allo svolgimento di una coltivazione intercalare. La stipula di un contratto di affitto, infatti, è sintomatica della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che il contratto sia stipulato in favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo che svolgano a loro volta l'attività di imprenditore agricolo in base alle definizioni di cui all'art. 2135 c.c.