Sentenza con cui la Cassazione ha stabilito che in tema di agevolazioni ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno, pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione anche a favore degli altri comproprietari che non esercitino sul fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.