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Per la determinazione della rendita catastale definitiva a seguito della procedura DOCFA, il termine massimo di un anno assegnato all’Ufficio dall’articolo 1, comma 3, D.M. 701/1994, non è perentorio. In tal senso, se l’Amministrazione non provvede a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 56, D.P.R. 1142/1949 a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva (cfr. ordinanza n. 11844/2017).
Inoltre, sempre in tema di classamento degli immobili, se la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, il contribuente può domandare all’Amministrazione finanziaria, in ogni momento, la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta. In caso di diniego, il contribuente, trattandosi di un procedimento di accertamento, può ricorrere al giudice per una valutazione dell’immobile che tenga conto delle sue mutate condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall’Amministrazione (cfr. sentenza n. 2995/2015).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione