In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, L. 413/1991, che disciplina in via autonoma e indipendente ai fini fiscali l’attività agrituristica e quella alberghiera, è possibile per il contribuente conservare per l’attività agricola il regime forfettario ordinario (opzione naturale che non consente la detrazione analitica) e per l’attività agrituristica il regime ordinario. Tale opzione può essere operata a prescindere dal fatto che sia unica la partita Iva anche per l’attività agricola (cfr. sentenze n. 21965/2015 e n. 11395/2015).