Ai fini della corretta determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'articolo 5, L. 448/2001, ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito (attraverso il versamento dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata) pertanto, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile (cfr. sentenza n. 3410/2015).