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Il proprietario del fondo può costituire il diritto di fare e mantenere, al di sopra del suolo, una costruzione a favore di altri, di cui ne acquista la proprietà, ex art. 952 c.c., mantenendo, quindi, distinta la proprietà del suolo dalla proprietà della costruzione. A tal fine, al corrispettivo conseguito dalla cessione a titolo oneroso del diritto di superficie, si applicherà quanto disposto dall'art. 9, comma 5 del TUIR, nel quale si stabilisce che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche nei confronti degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Per la persona fisica, dunque, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. b del Tuir) qualora si tratti di area fabbricabile. In caso di terreno agricolo, invece, non sarà applicata alcuna tassazione, salvo che non siano trascorsi almeno 5 anni dall’acquisto.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione