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Ai fini ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall'esercizio delle attività previste dall'art. 2135 c.c. perché su di esso sono in corso opere di costruziuone, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, esso deve essere considerato al pari di un'area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia o no in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione. In tale periodo, infatti, viene meno la destinazione agricola e la relativa ragione agevolativa collegata ai rischi di tale attività.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione