Fatto salvo il criterio di destinazione concreta del bene, per qualificare un'area edificabile come pertinenza di un fabbricato è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, tale da comportare la perdita stabile della facoltà di edificare su quella stessa area. Non può trattarsi quindi di un mero collegamento materiale, liberamente rimovibile.