In materia di ICI, l'art. 74 della L. 342/2000, nel prevedere che dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso di una impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'imposta comunale. Ciò non esclude, però, l'utilizzabilità della rendita, una volta notificata, anche a fini impositivi per annualità d'imposta sospese oppure suscettibili di accertamento, liquidazione e/o rimborso.