Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67 del T.U.I.R., per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni, prevista dall'art. 5 della Legge n. 448/2001, la perizia giurata di stima non limita il potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria non assumendo rilievo decisivo. Ne consegue che, nell'ambito dell'attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate può recuperare a tassazione la plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di una quota sociale, laddove venga accertata l'inattendibilità, oggettiva e soggettiva, della perizia giurata con la quale ne è stato rivalutato il valore.