In tema di agevolazioni previste per la Piccola proprietà contadina (L. 604/1954), il contribuente che, entro il termine decadenziale di 3 anni dalla registrazione dell'atto, non adempia l'obbligo di produrre all'ufficio il previsto certificato definitivo, non perde il diritto alle agevolazioni richieste se prova di aver agito diligentemente per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti. A tal fine, il contribuente, adeguatamente alle circostanze concrete, deve formulare tempestivamente l'istanza e seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (cfr. sentenze n. 10406/2011 e n. 21980/2014 e ordinanza n. 9842/2017).