In tema di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina (L. 604/1954), il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'ufficio il previsto certificato definitivo, entro il prescritto termine decadenziale di 3 anni dalla registrazione dell'atto, deve provare di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti. La prova che il ritardo è imputabile all’Ufficio, quindi, spetta infatti al contribuente e non alla Regione (cfr. sentenze n. 2941/2018, n. 9842/2017, n. 21980/2014 e n. 10406/2011).