In tema di imposta comunale sugli immobili, la nozione di edificabilità non può essere riferita soltanto a quella di carattere residenziale. Un’area può considerarsi edificabile qualora il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile non necessariamente mediante interventi di carattere pubblico ma anche ad iniziativa privata o pubblico – privata, non essendo un tale vincolo idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo e il potenziale sfruttamento economico del diritto dominicale da parte del privato proprietario. Alla luce di ciò può essere considerata edificabile anche un’area classificata in forza di previsione di PRG in zona F/1 come indicata dal D.M. 1444/1968, e comprendente “le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale” (cfr. sentenza n. 10247/2010).