In tutti i casi, come quello della soccida, nei quali il cedente non può qualificarsi come produttore di quei beni oggetto di compravendita, non si potrà mai applicare il regime IVA agricolo in quanto, come precisa sempre la circolare AdE 44/E/2002 “mentre l'attività di commercializzazione svolta dall'imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l'ultima fase del processo tecnico-economico dell'attività agricola, l'attività di semplice commercializzazione di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.”. Ne deriva che per le cessioni di beni acquistati in precedenza presso terzi, effettuate nello svolgimento di tale attività, al rispetto della prevalenza dei prodotti propri, si potrà applicare le regole di cui all’articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972.