Ai fini ICI, la finzione giuridica in base alla quale un terreno è considerato agricolo, pur se potenzialmente edificabile, se posseduto e condotto da uno dei comproprietari il quale disponga dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, D.Lgs. 504/1992, deve applicarsi anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l'attività agricola. Infatti, la destinazione agricola di un'area è oggettivamente incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa. (Cass. ord. 25/05/2017, n. 13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf. Cass. 27/10/2017, n. 25596; 27/09/2017, n. 22486; 05/07/2011, n. 14824; 29/07/2011, n. 16636).