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Va confermato il principio per il quale, in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla l. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'"iter", fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (Sez. 5, n. 9842 del 19/04/2017; Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010). Pertanto, in mancanza di un'inerzia da parte della P.A., l'interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie (Sez. 6- 5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 6-5, n. 25438 del 17/12/2015).(Sentenze conformi: Cass. n.16650 del 25/06/208, 16471 del 21/06/2018)
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione