Il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all'atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall'art. 3 L. cit., è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto (Cass. n. 2941 del 07/02/2018; n. 15489/2016; Cass. n. 16425/2015).