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Ai fini dell’accertamento del valore attraverso la comparazione di immobili simili per la rettifica della maggiore imposta di registro, l'atto di accertamento contenente solo un riferimento generico "agli atti di comparazione riguardanti immobili nella stessa zona commerciale", esige che l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione (Sez. 6- 5, n. 21066 del 11/09/2017). Deve dunque reputarsi la carenza ab origine degli elementi in grado precostituire l'eventuale difesa del contribuente se in sede di contenzioso l’Ufficio ha ritenuto produrre alcuni degli atti di comparazione menzionati nell'atto impositivo".
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione