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In tema di imposta sostitutiva sui capital gains, il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene, con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere una nuova determinazione del valore, qualora il bene sia ancora in suo possesso, a seguito del sopraggiungere di una disciplina fiscale più favorevole. In tal caso, il contribuente ha diritto, nella vigenza dell'articolo 7, D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta, mentre, anteriormente all'entrata in vigore della norma, poteva usufruire solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione. Qualora il contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento (ai fini del calcolo dell'importo) alla precedente imposta versata sull'intero valore del bene posseduto e non già su quello della sola quota residuata a seguito della parziale cessione, in quanto, atteso il carattere «volontario» dell'imposta sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere già usufruito del vantaggi fiscali con la vendita parziale del bene (cfr. sentenza n. 24057/2014).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione