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In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all'articolo 4, comma 1, L. 604/1954, deve produrre all'ufficio il certificato professionale entro il termine decadenziale di 3 anni dalla registrazione dell’atto. Il contribuente non perde il diritto ai benefici ottenuti ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti. Detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (cfr. sentenze n. 9842/2017, n. 15489/2016, n. 25438/2015 e n. 21050/2007).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione