In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. 604/1954, se il contribuente non produce all’ufficio il certificato professionale entro il termine decadenziale di 3 anni dalla registrazione dell’atto non perde il diritto ai benefici ottenuti ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti. Detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. sentenze n. 9842/2017, n. 15489/2016, n. 882/2016, n. 25438/2015, n. 21980/2014, n. 10406/2011 e n. 9159/2010).