In tema di classamento di immobili, se l’attribuzione della rendita catastale avviene tramite l’utilizzo della procedura DOCFA, nei casi in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, l’obbligo motivazionale dell’avviso di classamento è soddisfatto con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. In caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso, dovrà specificare le differenze riscontrate (cfr. ordinanza n. 12497/2016).