Quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, l’accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica:
a) della forma sociale e della qualità dei soci;
b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., comma 3;
c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 2, comma 2.