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Quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, l’accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica:
a) della forma sociale e della qualità dei soci;
b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., comma 3;
c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 2, comma 2.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione