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Come noto, l’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 riconosce, ai fini fiscali, la “ruralità” alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

A differenza del precedente comma 3, riguardante le costruzioni ad uso abitativo, la norma pone quale unico requisito quello della loro effettiva destinazione ad una delle attività indicate dal citato articolo 2135 c.c.
Il comma in questione individua, quindi, le varie tipologie di fabbricati strumentali rurali destinati a quelle che possono ritenersi le attività “attualmente” rappresentative del variegato mondo agricolo; “attualmente” intese, perché non si tratta di una elencazione meramente esaustiva delle costruzioni destinate a tali scopi e questo perché, leggendo attentamente la normativa di riferimento (l’espressione: “e in particolare” è di per se indicativa), si evince che sussiste la possibilità di implementare l’elenco, di cui al D.L n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, di nuove fattispecie “strumentali”, correlate a nuove attività agricole connesse, che andranno così affiancarsi a quelle già individuate dalla norma; questo in funzione, ovviamente, dell’evolversi stesso della tecnologia nel settore agricolo che, al pari degli altri comparti economici, utilizza i moderni ritrovati che la ricerca scientifica mette a disposizione.