tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Acquisto di vino da terzi può configurarsi come attività agricola

La Rivista | nº 07-08 Luglio 2019


L'acquisto di vino da terzi può configurarsi come attività agricola

QUESITI & RISPOSTE

La mia società semplice agricola coltiva uva sangiovese che trasforma in vino nella propria cantina aziendale. Negli ultimi anni, a causa del reimpianto di alcuni vigneti e ad alcuni eventi calamitosi, abbiamo avuto la necessità di acquistare da terzi altro vino che, prima dell’immissione al consumo, sottoponiamo ad una serie di lavorazioni. Tale operazione si configura come attività commerciale?

Con la revisione dell’art. 2135 del Codice Civile ad opera del D.Lgs. n. 228/2001, il Legislatore ha modificato i presupposti che definiscono le attività agricole connesse. Al precedente concetto di “normalità”, che definiva il limite entro il quale un’attività potesse rientrare in ambito agricolo, è subentrato quello di “prevalenza”.

Ora il terzo comma dell’art. 2135 recita: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi […]”.

Il legislatore fiscale richiama espressamente la formulazione del Codice Civile, introducendo anche ulteriori aperture. Infatti, alla lettera c), 2° comma dell’articolo 32 del TUIR è indicato che si considerano attività agricole “le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

Il legislatore fiscale ha quindi concesso un’ulteriore apertura rispetto alla norma civilistica, prevedendo la possibilità di fare rientrare tra le attività agricole (quindi nella tassazione catastale) anche quelle attività di manipolazione e trasformazione che danno origine ai beni che sono individuati e aggiornati ogni due anni con un apposito decreto.

Un punto fermo e comune sia alla norma civilistica che a quella fiscale è il concetto di prevalenza.

Affinché l’attività di vinificazione sia considerata un’attività agricola, occorre che la materia prima derivi prevalentemente dalla coltivazione del fondo (uve proprie > uve di terzi).

Lo stesso concetto deve applicarsi qualora il vino acquistato sia utilizzato per il taglio di quello ricavato dalla vinificazione delle proprie uve.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 44/E del 2004 ha indicato un ulteriore aspetto che deve sempre essere preso in considerazione, ovvero il fatto che la semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse.

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