Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Da alcuni anni gestisco un’attività agricola. Per fidelizzare i clienti, vorrei avviare una campagna per l’adozione degli alberi da frutto da me coltivati con tecnica biodinamica (arance, limoni e mandarini). Il progetto prevede l’identificazione su base catastale delle piante presenti in taluni frutteti ed il rilascio di un attestato con il quale coloro che annualmente decidono di aderire all’iniziativa avranno diritto a ricevere i frutti prodotti dal proprio albero adottato.
Tale operazione determina redditi di natura commerciale?
Riteniamo che l’attività descritta possa essere ricondotta ad una vendita di cosa futura.
In base all’art. 1472 del codice civile, nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Solitamente, nella vendita di un “bene futuro”, ai sensi del comma 1 dell’art. 1472 c.c., il rischio di eventi che impediscano la venuta ad esistenza dei frutti naturali della cosa è a carico del venditore, in quanto grava su di lui l’obbligazione di separazione dei frutti dalla cosa principale che si trovi nel suo dominio e possesso, e quindi nella sua disponibilità giuridica e materiale.
Tuttavia, può sussistere una differente ipotesi, nella quale il compratore si accolli per patto espresso l’ulteriore e distinto rischio dell’esistenza della cosa, impegnandosi a pagare in ogni caso il prezzo pattuito.
La vendita della frutta sulla pianta è un contratto molto diffuso in diverse regioni del nostro Paese con caratterizzazioni legate anche agli usi locali.
Solitamente nella vendita su pianta realizzata da un imprenditore agricolo nei confronti di un commerciante, di un altro imprenditore agricolo o di un soggetto privato, l’accordo tra le parti avviene quando i frutti sono ancora attaccati alla pianta o comunque in divenire. In base agli usi ed agli accordi tra le parti, la raccolta può essere effettuata indifferentemente dal cedente oppure dall’acquirente.
In particolare, nel caso di “vendita in piedi” nei confronti di soggetti privati, riteniamo auspicabile che la raccolta sia effettuata direttamente dal cedente al fine evitare di dover giustificare la presenza in campo di persone “estranee” impegnate nella raccolta e, contestualmente, per evitare il rischio di infortuni dovuti all’utilizzo di scale o altri mezzi.
In base alla descrizione fornita dell’attività che si intende avviare, riteniamo che l’operazione sia inquadrabile come una cessione di prodotti agricoli (cosa futura) con pagamento anticipato. Inoltre, l’accordo che vuole proporre prevede espressamente che i rischi sul venire ad esistenza del prodotto siano interamente a carico dell’acquirente (salvo responsabilità direttamente imputabili al venditore). Pertanto, l’acquirente non avrà la certezza di poter godere dei propri frutti fino al momento del raccolto.