tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Affitto di fondo rustico e titoli PAC: problematiche di diritto transitorio

La Rivista | nº 10 Ottobre 2019


Affitto di fondo rustico e titoli PAC: problematiche di diritto transitorio

di Massimo Nicolini, avvocato

Gli articoli 4 comma 1 lettere l), m) e n) e l’art. 34 del Regolamento UE n. 1307/2013 prevedono la possibilità di vendere o trasferire temporaneamente in affitto i titoli PAC (ossia i diritti all’aiuto), purché in favore di agricoltore “attivo”, così come definito dall’art. 9 dello stesso Regolamento.

Per quanto riguarda in particolare l’affitto, la citata lettera n) stabilisce espressamente che nella nozione di “trasferimento” non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

Il che consente di retrocedere i titoli in favore del concedente anche nell’ipotesi in cui - nel periodo di validità del contratto di affitto - lo stesso perda la qualifica di agricoltore attivo, diversamente da quanto si verificherebbe nel caso in cui si dovesse equiparare la restituzione dei titoli ad un loro trasferimento.

Ne consegue, in presenza di un contratto di affitto di titoli PAC unitamente a superfici agricole, che alla scadenza del contratto AGEA procede, conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. ACIU 2016.70 del 10 febbraio 2016, a “ricaricare” i titoli nel portafoglio del concedente.

Nella prassi, per i contratti di affitto stipulati dopo l’entrata in vigore dell’ultima riforma e fatti salvi i casi di contestazione relativi alla scadenza del contratto di affitto dei terreni concessi in godimento unitamente ai titoli, non sono insorte particolari problematiche relative alla restituzione degli stessi al concedente.

Al contrario, si è in alcuni casi aperto un contenzioso relativo alla restituzione dei “vecchi” titoli PAC scaduti il 31 dicembre 2014 e concessi in affitto unitamente a un fondo rustico in epoca precedente all’entrata in vigore del nuovo regime.

Ed invero, già prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo, era possibile concedere in affitto, unitamente ai terreni, i titoli PAC di cui al Reg. CE n. 1782/2003 e fissati dall’AGEA in via definitiva.

Ovviamente, in tale ipotesi era previsto, o comunque era implicito, che alla scadenza del contratto di affitto la parte affittuaria fosse tenuta a restituire i terreni ed i titoli. Sennonché, come già anticipato, con l’entrata in vigore del nuovo regime i titoli oggetto di predetti contratti di affitto sono scaduti e sostituiti dai nuovi titoli assegnati direttamente all’affittuario, in forza del principio sancito dal sedicesimo considerando del Reg. Delegato (UE) n. 639 del 2014, secondo cui “conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i diritti all’aiuto devono essere assegnati alla persona che detiene il potere decisionale assume i benefici e i rischi finanziari connessi all’attività agricola sulla superficie per la quale è richiesta tale assegnazione. È opportuno chiarire che questo principio si applica in particolare nei casi in cui un ettaro ammissibile è oggetto di una domanda di diritti all’aiuto da parte di più di un agricoltore”.

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