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Il tema del riconoscimento del diritto ai componenti della famiglia coltivatrice di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti è tornato prepotentemente di attualità a seguito di una disposizione contenuta nella Legge di Stabilità per l’anno 2019 (legge n.145/2018) riguardante proprio tali soggetti.
Il comma 705 dell’art. 1 così recita:

Ad una prima sommaria valutazione la disposizione sembra "di favore", poichè pare riconoscere un beneficio ai coadiuvanti del coltivatore diretto che, presumibilmente, prima non avevano, o se pur in diritto, ciò gli era contestato. Si tratta quindi di comprendere non solo la portata della disposizione ma anche se la stessa ha carattere innovativo o interpretativo. A tal fine va detto che i lavori e gli atti parlamentari non aiutano.
In passato la legislazione agraria (anche le leggi sulla proprietà coltivatrice venivano considerate appartenenti alle leggi agrarie) si è arricchita di norme speciali riguardanti la famiglia coltivatrice che hanno portato l'interprete a considerarla un soggetto collettivo, sulla scia di quanto la giurisprudenza aveva delineato per la comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura.L'ultimo di questi "input" è avvenuto con l'art. 48 della legge n. 203/1982 (disciplina dell'affitto di fondo rustico), disposizione che ha portato anche i giudici della suprema corte a definirla "organismo collettivo finalizzato all'esercizio in comune di un'impresa agricola (Cassazione, 22/6/2001 n. 8598), fondato sul principio della amministrazione disgiuntiva propria della società semplice".
Diffusa era quindi la convinzione che nella famiglia coltivatrice tutti i partecipi attivi fossero dei "pari", almeno sotto il profilo esterno, cioè dei co-imprenditori. Pertanto, il loro diritto a usufruire di agevolazioni fiscali soggettive non si è mai posto, almeno fino a quando nuove e diverse correnti di pensiero hanno preso il sopravvento.
Oggi la tesi di una gran lunga prevalente è che l'impresa familiare è un'impresa individuale (Cassazione S. U., n. 23676/2014). L'imprenditore, pertanto, è solamente uno e i familiari non co-gestiscono l'impresa, ma collaborano con l'imprenditore prestando nell'impresa la propria opera. Questa inversione di tendenza ha fatto il paio con il progressivo passaggio delle norme agevolative dal diritto agrario a quello prettamente tributario, con la conseguente eliminazione di competenze in tale maniera dell'organismo pubblico intermedio che era rappresentato dall'Ispettorato Agrario (intendendo per tale gli organismi regionali aventi le medesime funzioni dell'IPA).