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Istituita nel 1972, dalla Legge n. 457, la CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli), ha riscoperto una “seconda giovinezza” ai tempi del COVID-19.
Tale ammortizzatore sociale è nato come integrazione al reddito a sostegno dei lavoratori del comparto agricolo di aziende in difficoltà per le seguenti causali:
Le aziende agricole che possono accedere alla CISOA sono quelle di cui all’art. 2135 c.c. impegnate in attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, o anche quelle dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli.
A queste si aggiungono le imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di deforestazione, consorzi di irrigazione, di bonifica e di rimboschimento, e le imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia.
Inoltre, secondo quanto precisato dalla Circolare INPS n. 84/2020, possono usufruire della CISOA anche le amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o che eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato), le imprese che provvedono alla mera raccolta dei prodotti agricoli (limitatamente al personale addetto a tale attività), nonché le imprese che svolgono attività di acquacoltura in maniera prevalente.
Restano esclusi dall’ammortizzatore speciale gli operai e gli impiegati del settore agricolo assunti a tempo determinato e gli operai e impiegati assunti a tempo indeterminato e determinato delle cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali.