tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Ammortizzatori sociali in agricoltura aggiornati per l'effetto COVID-19 - La CISOA

La Rivista | nº 07 Luglio 2020


Ammortizzatori sociali in agricoltura aggiornati per l'effetto COVID-19 - La CISOA

di Andrea Fiumi, consulente del lavoro

Istituita nel 1972, dalla Legge n. 457, la CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli), ha riscoperto una “seconda giovinezza” ai tempi del COVID-19.

Tale ammortizzatore sociale è nato come integrazione al reddito a sostegno dei lavoratori del comparto agricolo di aziende in difficoltà per le seguenti causali:

  • avversità atmosferiche;
  • fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti;
  • perdita consistente del prodotto;
  • siccità elevata temperatura;
  • breve stasi stagionale per fine lavoro o mancanza di lavoro;
  • mancanza imprevista di materie prime, irreperibili sul mercato;
  • dal 23 febbraio 2020 è stata istituita la causale COVID-19, limitata al periodo emergenziale che, purtroppo, al momento non sembra dare tregua alle imprese.

Le aziende agricole che possono accedere alla CISOA sono quelle di cui all’art. 2135 c.c. impegnate in attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, o anche quelle dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli.

A queste si aggiungono le imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di deforestazione, consorzi di irrigazione, di bonifica e di rimboschimento, e le imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia.

Inoltre, secondo quanto precisato dalla Circolare INPS n. 84/2020, possono usufruire della CISOA anche le amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o che eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato), le imprese che provvedono alla mera raccolta dei prodotti agricoli (limitatamente al personale addetto a tale attività), nonché le imprese che svolgono attività di acquacoltura in maniera prevalente.

Restano esclusi dall’ammortizzatore speciale gli operai e gli impiegati del settore agricolo assunti a tempo determinato e gli operai e impiegati assunti a tempo indeterminato e determinato delle cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali.

Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


Sei già abbonato?






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.