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Anche la PAC 2023-2027 prevede interventi a sostegno di imprese agricole in cui è insediato un giovane agricoltore.
Il primo pilastro (pagamenti diretti) stabilisce un pagamento complementare e una priorità all’accesso alla Riserva Nazionale a favore dei giovani agricoltori. Nel secondo pilastro (sviluppo rurale) ai giovani agricoltori sono dedicati interventi tesi a incentivare il loro insediamento nell’attività agricola nonché una ampia gamma di agevolazioni e priorità negli altri interventi.
La definizione di “giovane agricoltore” non è identica tra i due pilastri.
Nel primo si deve fare riferimento al Decreto MASAF 23/12/2022 n. 660087, mentre nel secondo a quello dei Complementi Regionali (CSR), che possono perciò essere diversi uno dall’altro, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 (art. 75).
In ogni caso, comune denominatore è il possesso, in capo al giovane, del requisito della responsabilità gestionale.
Mentre per il giovane agricoltore che si insedia (o si è insediato) come titolare di un’impresa individuale non si pone il problema a chi spetti la responsabilità della gestione, più complesso è il caso in cui il giovane svolga la sua attività nell’ambito di una società agricola della quale è socio.
Di seguito ci occuperemo della partecipazione del giovane in una società semplice, che è il tipo societario più diffuso in agricoltura, con il preciso scopo di individuare innanzitutto le disposizioni applicabili e poi le clausole societarie che consentono al giovane agricoltore di beneficiare degli interventi previsti dalla PAC 2023-2027.
L’art. 5, comma 6, del Decreto MASAF 23/12/2022 (in seguito D.M.), stabilisce che il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:
I suddetti principi sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice Civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell’Allegato VII del medesimo Decreto.
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Allegato VII Società semplice (Ss) e Società in nome collettivo (Snc) Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal Registro delle Imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. |
L’Allegato VII non richiede un’entità minima di partecipazione al capitale della società (discostandosi dall’affermazione di principio contenuta nell’articolo 5, comma 6 del D.M., secondo il quale il giovane “detiene una quota rilevante del capitale”). Tuttavia, la formulazione della disposizione induce a ritenere che una partecipazione al capitale vi debba comunque essere. Pertanto si dovrebbe escludere che il giovane agricoltore sia un semplice socio d’opera o conferisca esclusivamente servizi.
Affinché il giovane agricoltore abbia i poteri di gestione “corrente” (cioè ordinaria) deve essere necessariamente un amministratore, ancorché non l’unico.
Non è richiesto l’esercizio esclusivo del potere di straordinaria amministrazione, per cui tali decisioni possono essere riservate ai soci o alla maggioranza di essi, purché il giovane non sia escluso dal processo decisionale.
Le disposizioni recate dal D.M. hanno rilevanza nazionale e si applicano ai pagamenti diretti e per l’accesso alla Riserva Nazionale.
Variegato è, invece, il quadro delle disposizioni regionali. Di seguito un estratto delle decisioni di alcune Regioni.
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Regione Emilia-Romagna |
Se il giovane agricoltore o i giovani agricoltori si insediano in una società di persone, il premio viene corrisposto solo se il giovane o i giovani stessi acquisiscono la qualifica di soci e rivestono un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’impresa tale per cui le loro decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nella forma di Società semplice il giovane agricoltore dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili ed essere amministratore unico della società. Nel caso in cui siano due o più giovani agricoltori, gli stessi dovranno avere cumulativamente la maggioranza di quote di ripartizione degli utili ed avere l’amministrazione congiunta della società. |
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Regione Veneto |
Socio di una società di persone (Società semplice o Snc) avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola. L’atto costitutivo deve attribuire al giovane la carica di amministratore unico, per cui rimangono in capo esclusivamente al giovane socio neo insediato la rappresentanza della società (almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale) e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per i conferimenti di beni in natura il contratto sociale può disporre che questi siano conferiti in godimento per cui il bene rimane in proprietà del socio e la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. |
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Regione Lombardia |
In una società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se: A) detiene una quota rilevante del capitale; B) partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione, anche finanziaria, della società; C) provvede alla gestione corrente della società. Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice Civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati. Società semplice (Ss) e Società in nome collettivo (Snc) Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione, anche finanziaria, della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. |
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Regione Piemonte |
Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se: 1. detiene una quota rilevante del capitale, in caso di società di capitale; 2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società; 3. provvede alla gestione corrente della società. Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice Civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri sotto riportati. Società semplice (Ss) e Società in nome collettivo (Snc) Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. |
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Regione Marche |
Nel caso di insediamento in una società di persone, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell’impegno. Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo di azienda, le condizioni di accesso rimangono identiche. Il premio verrà riconosciuto a condizione che gli stessi esercitino pieno potere decisionale (potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. |
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Regione Campania |
Alla presentazione della domanda i beneficiari devono garantire la piena responsabilità gestionale: nelle forme di società semplice e di società in nome collettivo, il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. |
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Regione Sardegna |
Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore: a) detiene una quota rilevante del capitale; b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società; c) provvede alla gestione corrente della società. Tali principi sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice Civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri seguito riportati. Società semplice (Ss) e Società in nome collettivo (Snc) Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal Registro delle Imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. |
Si potrà notare che alcune Regioni hanno adottato le medesime regole stabilite dal D.M., per cui per le imprese agricole operanti in quei territori la definizione di giovane agricoltore è unica per entrambi i pilastri.
Altre Regioni hanno, invece, introdotto regole più stringenti.
In Emilia-Romagna, il giovane agricoltore dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili ed essere amministratore unico della società.
In Veneto, l’atto costitutivo deve attribuire al giovane la carica di amministratore unico e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nelle Marche, il giovane deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della società nonché il potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria.
In Campania, il contratto sociale deve garantire la piena responsabilità gestionale al giovane. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili.
Ad eccezione della Campania, la clausola da inserire nel contratto sociale deve attribuire l’amministrazione e la rappresentanza sociale esclusivamente al giovane agricoltore, escludendo l’esistenza di altre clausole che ne limitino i poteri come, ad esempio, quelle che condizionino determinate operazioni al consenso di tutti i soci o alla maggioranza di essi. Tuttavia, non essendo prevista come obbligatoria la clausola maggioritaria nelle decisioni riservate ai soci, il rendiconto dovrà essere approvato da tutti i soci non amministratori, salvo, per l’appunto, una clausola maggioritaria.
In Emilia-Romagna è richiesto l’ulteriore requisito: il giovane agricoltore deve avere anche la maggioranza delle quote di riparto degli utili. Lo scopo appare quello che il giovane abbia il controllo assoluto della società. Si tratta tuttavia di una condizione pleonastica ai fini del controllo societario (quando è previsto vi sia un unico amministratore) poiché essa esplica i suoi effetti solo in due casi:
La clausola della maggioranza di quote di riparto degli utili ha, invece, ragione di essere in Campania. Questa clausola garantisce al giovane agricoltore, nell’ipotesi di una pluralità di amministratori, la maggioranza decisionale ex art. 2257 C.C. (dissenso tra amministratori).
In queste Regioni, la doppia regola esistente per i due pilastri sulla definizione di “giovane agricoltore” porta a studiare le clausole statutarie nella versione più restrittiva tra le due, sempreché ciò sia vantaggioso per la società e gli altri soci. Non ci si deve infatti dimenticare che le clausole statutarie fanno parte di un contratto e perciò non valgono solo per le agevolazioni, ma esplicano i loro effetti anche nei rapporti interni alla società.
Occorre quindi valutare se introdurre o meno patti che, pur attribuendo ampi poteri ad un solo socio, mettano in risalto il rapporto fiduciario con gli altri soci.
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