Area Riservata

Archivio

Speciale Unico 2015. Redditi di allevamento, l’opzione per il regime normale

Doppi vantaggi per la determinazione del reddito degli allevatori, ma attenzione al riporto delle perdite.

Le attività di allevamento, ai fini delle imposte dirette, possono essere classificate nei seguenti tre gruppi:

1) allevamenti condotti in connessione con il terreno potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario.

2) allevamenti condotti in connessione con il terreno che risulta però insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario.

3)  allevamenti condotti senza alcuna connessione con il terreno.

L’applicazione dei parametri è possibile alle seguenti condizioni:

1) che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario dei terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale, oppure condotti in affitto.

2) che il terreno sia funzionalmente collegato all’allevamento.

3) che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al previsto decreto.

Può succedere che l’applicazione dei parametri non sia sempre conveniente per l’allevatore e quindi possa essere necessario optare per il calcolo del reddito nei modi normali in quanto la determinazione del reddito in base ai parametri non ammette, ovviamente, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi.

L’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, e cioè in base alla differenza fra i costi e i ricavi, può avvenire anche a consuntivo, senza alcuna comunicazione e si esprime compilando il quadro della dichiarazione dei redditi relativo al reddito d’impresa.

Ad esempio, nel caso di ditta individuale, deve essere compilato il quadro RF se nell’anno precedente l’ammontare dei ricavi risulta superiore a euro 700.000, ovvero il quadro RG in caso contrario.

L’opzione a consuntivo è possibile, ovviamente, soltanto se l’allevatore ha tenuto, per il periodo d’imposta per il quale intende esercitare l’opzione, la contabilità ordinaria o semplificata a seconda dell’ammontare dei ricavi.

Il reddito analitico deve essere determinato relativamente al numero dei capi eccedenti e non riguarda gli animali rientranti nel reddito agrario.

Pertanto, il contribuente deve determinare il numero dei capi eccedenti mediante la compilazione, a fini interni, del quadro RD, e quindi dichiarare i ricavi e i costi dell’allevamento in proporzione al rapporto fra gli animali eccedenti e il numero di tutti gli animali allevati così come previsto dalla procedura informatica  all’uopo realizzata dalla nostra società.

Conseguentemente, se l’attività ha registrato una perdita pari a 100, non sarà riportabile per intero, ma in proporzione agli animali eccedenti il reddito agrario.

Se viene compilato il quadro di dichiarazione dei redditi delle imprese minori, si imputano direttamente i ricavi e costi ridotti della percentuale corrispondente agli animali coperti dal reddito agrario.

Se, invece, viene compilato il quadro delle imprese in contabilità ordinaria, nelle variazioni si imputano in aumento i costi e in diminuzione i ricavi relativi all’attività di allevamento rientrante nei redditi fondiari.

In buona sintesi, la determinazione del reddito per gli allevatori può essere effettuata in vari modi, previa una oculata verifica della maggior convenienza che non dipende solo dalla minor tassazione.

In modo particolare bisogna tenere conto che in caso di perdita, questa non è riportabile in compensazione per intero, ma limitatamente alla parte eccedente la potenzialità del terreno.

Una corretta tenuta del registro di carico e scarico degli allevamenti e fondamentale per poter aderire a tutte queste opportunità.

 

 

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Speciale Unico 2015. Redditi di allevamento, l’opzione per il regime normale

Please publish modules in offcanvas position.