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Il provvedimento di revoca del requisito della ruralità non ha effetto retroattivo

La CTP di Pistoia, nella Sentenza n. 326/1/2015, ha stabilito che la revoca della ruralità dei fabbricati per perdita dei requisiti previsti dalla legge non ha effetto retroattivo.

Il caso riguardava alcuni fabbricati strumentali per i quali il contribuente, nell’anno 2012, aveva presentato domanda per il riconoscimento del requisito della ruralità con effetto retroattivo per i cinque anni precedenti (art.7, comma 2-bis del D.l. 70/2011).

La domanda era stata accolta dall’Agenzia del Territorio che aveva provveduto ad inserire l’annotazione della ruralità nelle risultanze castali.

A seguito di un sopralluogo in uno dei fabbricati, venivano riscontrati beni non riconducibili all’esercizio delle attività agricole e, di conseguenza, il Territorio aveva negato il riconoscimento di ruralità confermando che la revoca aveva efficacia a partire dalla data di notifica del provvedimento e cioè dal 30/09/2013.

Nonostante ciò, il Comune e l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pistoia avevano emesso, per gli anni 2008 e 2009, avvisi di accertamento e liquidazione per mancato versamento ICI e IRPEF. In sostanza, gli enti impostori avevano attribuito al provvedimento di revoca della ruralità dei fabbricati efficacia retroattiva legittimando, di conseguenza, la propria pretesa per le predette annualità.

La CTP di Pistoia, coerentemente con quanto già affermato in una sua precedente pronuncia (Sent. n. 335/01/14), con la sentenza in esame ha stabilito che il provvedimento revocatorio del settembre 2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Territorio negava il riconoscimento dei requisiti di ruralità all’unità immobiliare in discorso “ha efficacia a decorrere dalla data della sua notifica. Conseguentemente, il suddetto diniego di ruralità non avendo efficacia retroattiva non può essere applicato alle situazioni di cui agli atti impugnati (ICI ed IRPEF) in quanto attinenti agli anni 2008 e 2009, precedenti all’anno 2013 del provvedimento di diniego”.

In conclusione, la Commissione tributaria adita ha negato efficacia retroattiva al provvedimento di revoca della ruralità facendo così venire meno i presupposti su cui si basavano gli avvisi di accertamento emessi.

 

 



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