Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Un’azienda agricola in regime speciale IVA (art 34, D.P.R. n. 633/1972) vende prodotti ortofrutticoli propri e, in piccola parte, prodotti ortofrutticoli acquistati da altre aziende. Se tale vendita fosse effettuata tramite e-commerce, seppur entro il territorio regionale, come deve procedere per la certificazione dei corrispettivi?
L’e-commerce si configura come un insieme di operazioni di vendita dei beni, concluse online tramite il proprio sito o tramite portali di intermediazione. Tali operazioni sono definite “commercio elettronico indiretto”1 in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. Risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, Risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).
Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), come previsto dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 198 del 19 giugno 2019 ha confermato che l’introduzione dell’obbligo del registratore di cassa disposto dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 127/2015, non modifica le condizioni di esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Pertanto, nel caso di operazioni configurabili come commercio elettronico indiretto, dato che la transazione avviene online, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, come tali, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, lettera oo) del D.P.R. n. 696/1996 che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.