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La Rivista | nº 08-09 Settembre 2020


Cambiare le regole per salvare l'agricoltura

di Luciano Mattarelli, direttore responsabile

Siamo reduci da una primavera che ha scombussolato le nostre esistenze e le nostre abitudini, tra lockdown e misure di prevenzione, e da un’estate di lentissima ripresa, tanto di un’economia praticamente disastrata che di una vita ormai sconvolta nella sua quotidianità.

Negli ultimi sei mesi, però, il COVID-19 non è stato l’unico, né il principale problema che l’agricoltura italiana ha dovuto fronteggiare. Il maltempo, infatti, ha causato enormi danni alle colture su tutta la penisola, colpendo duramente interi comparti, anche di eccellenza, provocando perdite che, in alcuni casi, hanno addirittura raggiunto quantità vicine al 100% della produzione.

L’impatto economico ed emotivo di tale devastazione è facile da immaginare e il vuoto che lascia non può essere certo colmato dai pochi euro che vengono restituiti dai fondi preposti o dalle compagnie assicurative.

La consistente perdita di prodotti, però, può avere pesanti conseguenze anche da un punto di vista fiscale e previdenziale: lo squilibrio causato dalla distruzione delle colture, infatti, può incidere profondamente sugli equilibri dell’azienda e, in particolare, su quelli relativi al fondamentale principio di prevalenza.

Come noto, sia dal punto di vista civilistico che da quello fiscale, è consentito ricondurre all’interno dell’attività agricola (con tutti i derivanti vantaggi) tutte quelle attività dirette alla manipolazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli, purché tali attività siano effettuate utilizzando prevalentemente i prodotti derivanti dall’attività agricola principale di silvicoltura, coltivazione del fondo o allevamento di animali.

Sempre più aziende, negli ultimi anni, stanno cercando di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla Legge di Orientamento (D.Lgs. n. 228/2001), spingendo sulle attività connesse al fine di massimizzare i già risicati margini di guadagno.

Al giorno d’oggi, però, come detto, sempre più spesso il maltempo e le epidemie cambiano le carte in tavola, di campagna in campagna. Ed è ora che il mondo dell’agricoltura inizi a pensare ad una soluzione, prima di rimanere vittima della situazione.

Ritengo infatti che, dopo quasi vent’anni di onorata carriera, il principio di prevalenza abbia bisogno di una tanto profonda quanto necessaria revisione, un riesame che tenga conto delle novità del mondo e che possa garantire la sopravvivenza di un grande numero di aziende agricole che, con le regole attuali, rischiano di vedersi schiacciate tra i debiti relativi agli investimenti sostenuti, la riduzione degli incassi e l’aumento delle imposte.

Si pensi al caso di un agricoltore che ha un’azienda in grado di produrre mille quintali di frutta e che, in funzione di questa stima, sa di poter acquistare fino a 999 quintali di frutta da terzi, al fine di poter ampliare la gamma dei prodotti offerti e integrare la propria produzione, ovviamente previa manipolazione o trasformazione. Se a causa di gelate e grandinate questi si trova a perdere il 30% (ma anche il 50% o il 100%) della propria produzione, gli acquisti effettuati rischiano di portare l’azienda fuori dal regime agricolo, con conseguenze rilevanti sia dal punto di vista fiscale e previdenziale, che sulla qualifica di IAP.

Questa è la situazione che ormai da diversi anni gli agricoltori si trovano sempre più comunemente a vivere, ostaggi delle bizze del meteo e dell’incertezza che obbligano gli imprenditori a muoversi con ingiusta ed innaturale cautela.

Non credo sia balzano pensare ad un nuovo concetto di prevalenza, che si basi sulla presumibile ed ipotetica produzione dei fondi a disposizione, appositamente documentata sulla base delle vendite degli anni precedenti o sulle potenzialità degli stessi in base ad apposite tabelle, un po’ come avviene per gli allevamenti, dove il parametro di riferimento, ai fini dell’inquadramento fiscale all’interno della disciplina dell’art. 32 del TUIR, sono i mangimi potenzialmente ottenibili dai fondi a disposizione.

A ben pensarci, un altro spunto di revisione del principio di prevalenza lo si può ritrovare nel mondo delle cooperative, dove, in base a quanto previsto dal D.M. 30/12/2005, il requisito della prevalenza viene sospeso, fino ad un massimo di due anni, in caso di calamità accertata.

Tra le due discipline attualmente vigenti è facile riconoscere le differenze: se le norme dedicate alle cooperative consentono la sopravvivenza di tali soggetti anche in assenza (giustificata) del principio della prevalenza, la disciplina relativa alle aziende agricole mette a rischio la sopravvivenza delle imprese che, magari, hanno effettuato i medesimi investimenti in attività connesse delle cooperative di cui sopra.

I tempi sono maturi: l’agricoltura sta cambiando, il mondo sta cambiando e nuovi bisogni accompagnano tutti gli operatori del settore. Ora la palla passa al Legislatore, che è chiamato ad intercettare queste nuove esigenze e a dare importanti e tempestive risposte in grado di garantire la stabilità e lo sviluppo di un intero settore.


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Le tematiche dal mondo agricolo, analisi e commenti sulle problematiche di carattere fiscale, civile e giuslavoristico, toccando anche settori importanti come quello del contenzioso o quello tecnico-economico...

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