La Rivista | nº 08-09 Settembre 2020


Le piantagioni in prossimità del confine: le distanze legali delle alberature dal fondo o dalla proprietà altrui

di Stefania Avoni, avvocato

PREMESSA

Ogniqualvolta si intenda piantare nel proprio campo una pianta in prossimità del confine con il fondo del vicino, è bene avere a mente le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di distanze legali tra gli alberi.

L’art. 892 c.c. prevede il rispetto di distanze differenti a seconda che si tratti della piantagione di un albero di alto fusto o di una pianta da frutto. Dovrà infatti essere rispettata la distanza di tre metri qualora si abbia intenzione di impiantare un castagno, un noce o una quercia, in quanto si tratta di alberi il cui fusto sorge ad altezza considerevole.

Nel caso invece di alberi con fusto non superiore ai tre metri, sarà sufficiente una distanza di un metro e mezzo dal confine. La distanza dalla linea di demarcazione è infine di mezzo metro per tutti gli alberi da frutto, la cui altezza non superi i due metri e mezzo, oltre che per le viti, gli arbusti e le siepi vive, ad eccezione di quelle di robinie, di ontano, di castagno e di piante similari.

Alla regola generale sopra esposta fa eccezione la presenza sul confine di un muro, senza aperture, di altezza non superiore ai tre metri, indifferentemente che quest’ultimo sia di proprietà comune o esclusiva di uno solo tra i due confinanti.

In questo specifico caso, le distanze legali tra gli alberi non debbono infatti essere rispettate, purché le piante non superino l’altezza del muro. Ciò in quanto il vicino non subisce un’ulteriore diminuzione di aria, luce e veduta a causa della presenza ravvicinata delle piante, essendovi già sul confine un muro con funzione di barriera.

Nel caso in cui, al contrario, il muro superi l’altezza di tre metri, anche gli alberi che vi sono vicini possono crescere oltre un metro, purché non sovrastino il muro.

Discorso inverso vale invece per reti o staccionate poste lungo il confine, che impongono il rispetto delle distanze minime di cui all’art. 892 c.c.

Occorre infine rammentare che le disposizioni dettate dalla normativa sopra richiamata hanno valore residuale, essendo prevalenti i regolamenti comunali o gli usi locali, ove esistenti. Si precisa che i regolamenti adottati dai Comuni sulle distanze minime tra gli alberi sono regolamenti di polizia urbana o rurale, mentre gli usi locali sono reperibili nelle raccolte curate dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

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