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Le disposizioni testamentarie, disciplinate dall’art. 700 c.c. e seguenti, annoverano la figura dell’esecutore testamentario la cui funzione è quella di garantire il pieno rispetto di quanto deciso dal testatore.
A tale scopo, quest’ultimo può nominare, per la corretta applicazione della propria volontà, uno o più esecutori testamentari; è sufficiente che nomini, nel testamento olografo, il nominativo di una determinata persona quale esecutore testamentario perché questa assuma, con l’accettazione, pieni poteri e gli obblighi imposti dalle disposizioni di legge. A tale scopo, l’art. 700 c.c. prevede che:
La nomina dell’esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni; l’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine, mentre l’Autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante (art. 702 c.c.).
La funzione dell’esecutore testamentario (art. 703 c.c ), come anticipato, è quella di assicurare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte; il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’Autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.