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Da oltre un decennio, le imprese del settore alimentare che effettuano la vendita prevalentemente all’ingrosso sono tenute all’obbligo di pagare una tariffa, di natura tributaria (Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 13431 del 13/6/2014), per finanziare i controlli sanitari ufficiali.
Sono assoggettate all’imposizione, in ragione del richiamato concetto di prevalenza, le attività che producono e/o commercializzano, non al dettaglio, una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Sono ricompresi nella disciplina tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all’ingrosso nei quali sono detenuti prodotti alimentari e prodotti intermedi di lavorazione (es.: magazzini con celle di stoccaggio di prodotti alimentari), e tra questi anche i depositi degli spedizionieri specificatamente destinati ad alimenti e quelli centralizzati delle grandi catene di distribuzione.
L’imposizione è stata introdotta con il D.Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008 (successivamente integrato dalla Legge 189/2012 “Decreto Balduzzi”), adottato in attuazione del Regolamento CE/882/2004 che costituisce l’ultimo passaggio del c.d. “pacchetto igiene”, ovvero di una serie di Regolamenti comunitari (Regolamenti n. 178/2002 - 852/2004 - 853/2004 - 854/2004 - Direttiva n. 2004/41) finalizzati a riordinare e rendere più efficiente la disciplina comune in materia di sicurezza alimentare, nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.
Il Regolamento CE n. 882/2004 rappresenta, infatti, una sorta di normativa quadro in materia di controlli ufficiali sugli alimenti, sui mangimi, nonché sulla sanità e sul benessere animale, in quanto definisce i criteri, le modalità e gli strumenti di esecuzione di questi ultimi e ne determina gli obiettivi da perseguire.