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La Rivista | nº 10 Ottobre 2020


Le novità sulla normativa del settore vitivinicolo

di Giordano Zinzani, enologo, esperto di legislazione vitivinicola

Quest’anno, nel periodo vendemmiale, sono arrivate tante novità riguardanti le norme che regolamentano il settore vitivinicolo e in questo articolo vengono presi in esame, in particolare, quattro provvedimenti.

Modifiche al Testo Unico del Vino

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stato pubblicato il testo coordinato del Decreto 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Il Decreto introduce alcune disposizioni in materia agricola e alcune modifiche alla Legge 238/2016, “Testo Unico del Vino”.

Le novità sono inserite all’articolo 43-ter ed in particolare:

  • anticipo del periodo vendemmiale al 15 luglio di ogni anno; l’art. 10, comma 1 del Testo Unico prevedeva che, il periodo entro il quale era consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli era fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Con il nuovo testo il periodo è così modificato: dal 15 luglio al 31 dicembre di ogni anno;
  • impossibilità di indicare congiuntamente in etichetta le menzioni “novello” e “superiore”, all’art. 31, comma 5 nel Testo Unico era indicato: “La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello» né alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti”. Con la modifica apportata: “La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello», fatte salve le denominazioni preesistenti”;
  • modifica dei criteri per i riconoscimenti delle DOCG, con l’introduzione di regole più restrittive all’art. 33, comma 1: “Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC.

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