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Possedere un’autovettura di cavalli fiscali superiori a 21 nonché incrementi patrimoniali relativi ad un complesso terriero, acquistato per essere destinato ad attività di allevamento e a residenza, può dare luogo, sulla base di indici di capacità contributiva, alla determinazione sintetica del redito, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 38. È quello che è accaduto ad una coltivatrice diretta alla quale l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha notificato distinti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, generando così un contenzioso conclusosi davanti ai giudici di legittimità (Cfr. Cass., Ord. n. 19290 del 16 settembre 2020) come si vedrà in seguito.
Come noto, al fine di determinare se il reddito imponibile di un soggetto sia o meno attendibile l’Amministrazione finanziaria, tramite i suoi organi di controllo istituzionali, si avvale di diversi metodi di accertamento che consentono di procedere alla rettifica della dichiarazione ovvero ad un accertamento d’ufficio. Tali metodi di accertamento, previsti dalla normativa vigente, assumono differenti denominazioni a seconda delle verifiche operate dagli stessi uffici e possono, quindi, essere: analitico, induttivo, analitico induttivo, in base a parametri e studi di settore, sintetico ed anche bancario.
Così, ad esempio, il metodo “analitico” si applica nei confronti delle imprese (sia persone fisiche che società) ed è regolato dal D.P.R. n. 600/1973, art. 39, recante disposizioni comuni in materia di accertamento dell’imposta sui redditi. In particolare, la lettera a) del citato articolo consente di procedere alla rettifica del reddito d’impresa quando gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite o dell’eventuale prospetto allegato alla dichiarazione medesima. Con esso è possibile compiere un’indagine “contabile” per cui, in presenza di una dichiarazione incompleta o infedele, l’ufficio è in grado di determinare analiticamente, ossia voce per voce, il maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate dal soggetto; si tratta pertanto della tecnica ordinaria di ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti operata rettificando gli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi ovvero delle singole operazioni inerenti l’IVA.
Qualora dall’accertamento analitico fosse dato desumere un reddito non corrispondente a quello imputabile al contribuente, è possibile ricorrere all’accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4; accertamento esperibile solo nei confronti di persone fisiche.